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Novità Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) in materia di lavoro

Il 30 dicembre 2022 è stata pubblicata in G.U. la legge recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025“, entrata in vigore dal 1° gennaio 2023, contenente numerose previsioni in materia di lavoro che hanno apportato significative novità all’assetto normativo previgente.

Di seguito, le novità di maggiore interesse.

  1. TAGLIO DEL CUNEO FISCALE.

Al comma 281 la Legge proroga, per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero (previsto già nel 2022) sulla quota dei contributi previdenziali IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico dei lavoratori dipendenti – ad eccezione dei rapporti di lavoro domestico – nella misura del:

  • 2% ove la retribuzione mensile imponibile non ecceda € 2.692,00;
  • 3% ove la retribuzione imponibile non ecceda € 1.923,00.
  •  CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO.

Al comma 359 la Legge apporta un’importante modifica all’art. 34 del D.Lgs. 151/2001, in materia di congedo parentale facoltativo, prevedendo che – con riferimento ai genitori per i quali il periodo di maternità/paternità obbligatorio termini dopo il 31.12.2022 – dei 9 mesi massimi indennizzabili, il mese (1) da usufruire in alternativa tra i genitori entro il 6° anno di vita del figlio sarà indennizzato all’80% (e non al 30%).

  • SMART WORKING.

Al comma 306 la Legge dispone la proroga fino al 31 marzo 2023, del diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in regime di lavoro agile – c.d. “smart-working” – solo per i lavoratori, dipendenti pubblici e privati, “fragili”. Rientrano in tale categoria quelli affetti dalle patologie elencate nell’art. 17, 2° comma, D.L. 11/2022 conv. con L. 11/2022.

A tali soggetti, fino al 31 marzo 2023, dovrà essere assicurata pertanto la possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Viene meno, dunque, il diritto per quanto riguarda i lavoratori dipendenti genitori di figli under 14.

Dunque, per tutte le categorie di lavoratori che non rientrano nel novero dei “lavoratori fragili”, il ricorso allo smart working è subordinato alla stipula di un accordo individuale, secondo il regime ordinario dettato in materia dalla L. 81/2017, fermo restando la priorità all’accoglimento delle richieste riconosciuta alle categorie di lavoratori individuate nell’art. 17, comma 3-bis, della L. 81/2017, modificato dal D.L. 105/2022.

  • ESONERI CONTRIBUTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI.

Al fine di incentivare l’assunzione di nuovi lavoratori, la Legge ha introdotto a favore dei datori di lavoro degli esoneri contributivi ove provvedano, a partire dal 1° gennaio 2023, alla regolare assunzione, delle seguenti categorie di soggetti:

  1. Giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età (comma 297), purché non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’intero arco della loro vita lavorativa.

L’esonero del versamento dei contributi previdenziali è previsto in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche conversione di contratti a termine, escluso contratto di apprendistato e lavoro domestico, per un massimo annuo di € 8.000,00 (con esclusione dei premi INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e per un periodo di 36 mesi, 48 mesi nel caso in cui le assunzioni siano effettuate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

  • Donne lavoratrici svantaggiate di cui all’art. 4, commi da 8 a 11, L. n. 92/2102 (comma 298). Si tratta nello specifico di:

• donne di almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

• donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

• donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità di genere che superi almeno il 25%, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’esonero del versamento dei contributi previdenziali è previsto anche in questo caso per un massimo annuo di € 8.000,00 (con esclusione dei premi INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e per un periodo di 12 mesi nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, 18 mesi nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o conversione di contratto a termine.

  • Percettori del reddito di cittadinanza (commi 294-296) se assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche nel caso di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

L’esonero del versamento dei contributi previdenziali è previsto anche in questo caso per un massimo annuo di € 8.000,00 (con esclusione dei premi INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per un periodo di 12 mesi e non è cumulabile all’esonero di cui all’art. 8 del D.L. 4/2019, conv. con L. 26/2019.

  • DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO.

Al comma 63 la Legge prevede una riduzione dell’aliquota sostitutiva al 5 % sui premi di produttività erogati nell’anno 2023.

  • PRESTAZIONI OCCASIONALI.

Il comma 342 della Legge ha modificato l’art. 54-bis del D.L. 50/2017 in materia di prestazioni occasionali:

  • elevando a 10.000 € il limite massimo di compensi che ciascun utilizzatore può corrispondere alla totalità di prestatori nel corso di un anno civile. Rimane invece invariato l’importo massimo che ciascun prestatore può ricevere nell’arco di un anno pari a 5.000 € da parte della totalità degli utilizzatori e 2.500 € da parte di un medesimo utilizzatore;
  • ampliando l’ambito applicativo della disciplina anche alle attività lavorative con codice ATECO 93.29.1 (night club, discoteche ecc.);
  • innalzando la soglia del divieto di ricorso al lavoro occasionale, oggi previsto per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero superiore a 10 unità lavorative (mentre prima era superiore a 5);
  • consentendo in via sperimentale, per il solo biennio 2023-2024, la possibilità di ricorrere al lavoro occasionale da parte delle imprese agricole, che rispettino i CCNL stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per un massimo di 45 giorni lavorativi per ciascun lavoratore – il cui superamento comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato – e solo per specifiche categorie di lavoratori (es. pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali, studenti fino a 25 anni) che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato nel settore dell’agricoltura nei 3 anni precedenti.
  • PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI.

Al comma 309 la Legge dispone che, per il biennio 2023-2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (c.d. perequazione automatica che consente di adeguare annualmente l’importo delle pensioni all’aumento del costo della vita, così da conservarne immutato il reale potere d’acquisto) è riconosciuta, secondo il meccanismo di cui all’art. 34, 1° comma, L. 448 /1998:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;

b) per gli altri trattamenti pensionistici, nella misura variabile dall’85% al 32% in relazione a 5 classi di importo dei trattamenti medesimi, individuate al comma 309, lett. b) nn. 1-5.

  • QUOTA 103.

Ai commi da 283 a 285 la Legge introduce l’art. 14.1 al D.L. 4/2019, conv. con L. 26/2019, rubricato “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile”.

Nello specifico, viene introdotta, in via sperimentale per il solo 2023, la possibilità per i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, nonché per i lavoratori autonomi e parasubordinati, a condizione che siano iscritti alle gestioni previdenziali INPS, di accedere al trattamento pensionistico anticipato (c.d. quota 103) al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, del 62° anno di età anagrafica e 41° anno di anzianità contributiva.

Il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo e non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo sino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 € lordi annui.

Per coloro che raggiungano, entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato con la c.d. “quota 103”, è previsto un incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa, riconoscendo la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell’importo di contribuzione a proprio carico, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva.

  • OPZIONE DONNA.

Al comma 292 la Legge proroga anche per l’anno 2023 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna, previsto dall’art. 16 del D.L. 4/2019, conv. con L. 26/2019, per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 il 60° anno di età anagrafica (ridotto di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni) e il 35° anno di anzianità contributiva, purché ricorrano alternativamente le seguenti condizioni:

  • si tratti di lavoratrici che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge dell’assistito abbiano compiuto 70 anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, deceduti o assenti;
  • si tratti di lavoratrici con riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1, comma 852, L. 296/2006, nel qual caso la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
  • APE SOCIALE.

Ai commi da 288 a 291 viene estesa fino al 31 dicembre 2023 la facoltà di accedere al trattamento erogato dall’INPS sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata per i soggetti che abbiano almeno 63 anni d’età e non siano già titolari di pensione diretta, ove si tratti di:

  • lavoratori che svolgono mansioni gravose;
  • invalidi civili al 74%;
  • lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente);
  • soggetti che si trovino in stato di disoccupazione per scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, purché, nei 36 mesi precedenti la cessazione del predetto rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
  • lavoratori che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente con handicap grave.