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Prescrizione dei crediti di lavoro

Prescrizione dei crediti di lavoro: il termine decorre in ogni caso dalla cessazione del rapporto di lavoro. Questo è quanto ha stabilito la recente sentenza della Cassazione n. 26246 del 6 settembre 2022, innovando rispetto alprecedente e consolidato orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale la prescrizione, nei rapporti assistiti dalla cd. tutela reale nei quali era lecito presumersi un minor metus del lavoratore di fronte al datore di lavoro in ragione della tutela reintegratoria apprestata dalla legge per il caso di licenziamento, decorreva già in corso di rapporto. Nella pronuncia dello scorso settembre la Suprema Corte, dopo un breve excursus sulla evoluzione normativa dell’ultimo decennio (nella specie, la cd. Legge Fornero n. 92/2012 e il D.Lgs. 23/2015) che ha reso via via sempre più residuale la tutela reintegratoria, giudica come ormai inadeguata la distinzione tra rapporti assistiti o non assistiti da stabilità reale e, pertanto, ha sancito che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della Legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Tale principio, tuttavia, non si applica ai rapporti di lavoro di pubblico impiego nei quali, data la specifica normativa che ne assicura la stabilità e che fa sì che il lavoratore non abbia timore a far valere i propri diritti, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro decorre in ogni caso anche in costanza di rapporto, dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere.

Sotto il profilo ispettivo si evidenzia la nota n. 1959 del 30 settembre 2022 prontamente emanata dalla Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per adeguare al nuovo orientamento le istruzioni al personale ispettivo, superando la precedente sul tema n. 595 del 23 gennaio 2020.