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Accordi patrimoniali di divorzio

Gli accordi patrimoniali stabiliti con il divorzio conservano la natura di atto contrattuale privato frutto della libera determinazione delle parti anche dopo la sentenza e, come tali, vivono nel mondo del diritto in ragione e nei limiti di tale loro natura rimanendo, quindi, soggetti anche agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi (Corte di Cassazione, ordinanza 12 maggio 2022, n. 15169).

Ad avviso del Collegio di legittimità, la pacifica natura negoziale degli accordi dei coniugi, equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 c.c., comma 2, comporta che, al di fuori di specifiche ipotesi, nessun sindacato può esercitare il giudice del divorzio sulle pattuizioni stipulate dalle parti, come del resto, sul piano generale, il giudice non può sindacare qualsiasi accordo di natura contrattuale privato, che corrisponda ad una fattispecie tipica, libere essendo le parti di determinarne il contenuto (art. 1322 c.c., comma 1), fermo esclusivamente il rispetto dei limiti imposti dalla legge a presidio della liceità delle contrattazioni private e, se si tratta di pattuizioni atipiche, sempre che l’accordo sia anche meritevole di tutela secondo i principi dettati dal nostro ordinamento (art. 1322 c.c., comma 2).